Omicidio Mollicone, processo da rifare: annullata l’assoluzione dei Mottola
”La sentenza impugnata ha puntualmente riportato le argomentazioni della sentenza della Corte di assise di Cassino e le corrispondenti critiche degli appellanti (pubblico ministero e parti civili) ha anche dato atto della contrapposizione delle considerazioni delle parti in sede istruttoria, ha evidenziato alcune criticità, concludendo” per l’assoluzione ”solo per il fatto che esse esistessero. Dando vita in più punti a passaggi motivazionali talmente contraddittori tra loro da risultare incomprensibili”. È quanto scrivono i giudici della Prima sezione penale della Cassazione nelle motivazioni della sentenza con cui lo scorso 11 marzo hanno disposto un processo d’Appello bis per l’omicidio di Serena Mollicone, la 18enne di Arce uccisa nel 2001, annullando le assoluzioni di Franco Mottola, ex comandante della stazione dei carabinieri di Arce, del figlio Marco e della moglie Annamaria. ‘
‘La Corte di assise di appello di Roma muove dalle osservazioni della prima Corte, secondo cui ‘numerosi elementi indiziari, costituenti dei tasselli fondamentali dell’impianto accusatorio del pm, non sono sorretti da un sufficiente e convincente compendio probatorio’ e secondo cui ‘dalla stessa istruttoria dibattimentale sono emerse delle prove che si pongono in termini contrastanti rispetto alla ricostruzione dei fatti da parte della pubblica accusa’. Ma, pur richiamando questo passaggio della sentenza di primo grado – scrivono i supremi giudici nelle 34 pagine di motivazioni – non conferma affatto la sussistenza di prove contrastanti rispetto a detta ricostruzione, affermando, anzi, in più punti che quest’ultima era del tutto plausibile; ciò nonostante, incomprensibilmente dichiara insufficienti gli indizi, senza spiegare se sia possibile una ricostruzione alternativa più convincente”. ”Se è vero che il giudice può pronunciare sentenza di condanna solo se l’imputato risulti colpevole al di là di ogni ragionevole dubbio, tuttavia è anche vero che lo stesso – si sottolinea – non può astenersi dal vagliare le eventuali incertezze manifestatesi per verificare se è possibile ricomporle in un quadro coerente e che solo se, all’esito di detta verifica, permangono dubbi, nel senso della possibilità di una spiegazione alternativa dei fatti, ha il dovere di assolvere l’imputato”.



