Licenziamento da Federlazio, la replica di Motolese
Continua lo scontro tra Saverio Motolese e Federlazio. Riceviamo e pubblichiamo la sua replica, dopo la sentenza con la quale la Corte d’Appello di Roma ha stabilito la legittimità del suo licenziamento per giusta causa e negato il diritto del lavoratore sia all’indennità sostitutiva del preavviso che all’indennità supplementare.
“La Corte d’Appello con sentenza del 02/11/2023 ha confermato la decisione di primo grado del Tribunale Ordinario di Latina n. 424/2021 che aveva respinto la domanda Riconvenzionale (risarcitoria) proposta dalla Federlazio contro di me, scagionato anche dalle accuse di aver sottratto dati informatici”.
“Federlazio aveva chiesto la condanna al pagamento risarcitorio di 126.463 euro, pari al valore della somma delle quote associative delle 95 aziende dimesse, subito dopo il licenziamento.”
“Federlazio ha tentato, senza alcun risultato, di contestare il fatto che a seguito dell’avvenuto licenziamento in data 22 maggio 2018, n. 95 imprese associate si erano dimesse per transitare in una nuova compagine seguendo, oltre al sottoscritto, anche l’ex Presidente di Federlazio di Latina, Giampaolo Olivetti, provocando così all’associazione un danno derivante dal mancato percepimento delle quote associative da parte delle aziende dimesse”.
“In particolare, la Federlazio ha tentato di identificare il presunto danno me provocato poiché in possesso dei dati delle aziende associate alla sede di Latina della Federlazio, cosa che avrebbe provocato le dimissioni delle stesse, stornandole alla Federlazio e direzionandole verso la nuova organizzazione, concorrenziale alla Federlazio medesima».
“La Corte di Appello, confermando la sentenza di primo grado, ha “respinto siffatta pretesa osservando la totale insussistenza del rapporto causale tra la mia condotta e il pregiudizio lamentato da Federlazio, vale a dire la fuoriuscita dall’Associazione di un numero consistente di imprese associate, ritenendo non esservi prova di una qualche attività del dipendente diretta ad indurre gli associati alle dimissioni”.
“Gli associati dimissionari, quando ritennero di motivare le ragioni del loro recesso, le indicarono in una reazione polemica (di fatto la non condivisione) al licenziamento ed al comportamento della sede centrale della Federlazio e delle sue direttive.”
“Il recesso degli associati appare, dunque, conseguenza non di una qualche attività di captazione o coartazione illecita, quanto piuttosto da una valutazione da parte dei singoli associati, rappresentata dall’insoddisfazione insanabile per le scelte adottate in sede centrale.”
“Di fatto la Corte d’Appello mi scagiona dalle accuse, non esistendo alcun elemento di prova ‘per affermare né che quest’ultimo fosse concorrente nella sottrazione dei dati informatici, né tanto meno che abbia utilizzato detti dati per convincere alcuni associati a recedere dalla Federlazio’.”
“Appare, dunque, evidente che – si legge – le imprese ex associate a Federlazio avevano deciso in piena autonomia di ‘seguire’ Olivetti e Motolese in una nuova esperienza di rappresentanza imprenditoriale, stante anche la natura fiduciaria del rapporto associativo”.