Frosinone, rischio incendi: Mastrangeli emana un’ordinanza
Dal 15 giugno 2024 al 15 ottobre 2024 è vietato, nelle aree a rischio di incendio boschivo e in quelle ad esse immediatamente limitrofe (aree boscate, cespugliate o arborate, comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all’interno, terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi): accendere fuochi di ogni genere; usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli; gettare o porre a terra qualsiasi materiale acceso o allo stato di brace; compiere azioni o operazioni che, comunque, possano creare pericolo immediato o mediato di incendio; esercitare attività pirotecnica; transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all’interno di aree boscate fatta eccezione per i mezzi di servizio, i mezzi di soccorso e i mezzi per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti.
Nell’ordinanza, firmata dal sindaco di Frosinone Riccardo, sono precisate le disposizioni anche per gli Enti proprietari o concessionari delle strade, proprietari o concessionari delle reti ferroviarie, concessionari di reti idriche, fognarie e depuratori e i Consorzi di bonifica, per gli Enti gestori della rete elettrica, nonché per i proprietari di attività produttive e/o commerciali ad alto rischio esplosivo e/o di infiammabilità ubicate nelle aree a rischio di incendio boschivo o in quelle ad esse immediatamente limitrofe. Precisate anche le disposizioni in materia di attività pirotecnica. Nell’ordinanza, inoltre, sono illustrati gli obblighi di realizzazione delle fasce protettive, i divieti per la bruciatura delle stoppie e dei residui vegetali, i divieti di bruciatura della vegetazione spontanea su terreni incolti e a riposo e loro gestione, unitamente alle disposizioni per la gestione delle aree boscate e delle attività turistiche e ricettive.
La mancata osservanza degli obblighi e dei divieti indicati comporterà l’applicazione delle sanzioni, ivi incluse le sanzioni penali, già previste dalle vigenti normative. Ogni altra violazione delle disposizioni dell’ordinanza per la quale non sia già prevista una specifica sanzione, è punita con la sanzione amministrativa da un minimo di 25 euro ad un massimo di 500 euro, ai sensi dell’art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000. Per quanto non disposto con l’ordinanza, si rinvia a quanto disposto con il “Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2023 – 2025” approvato con D.G.R. del Lazio 228/2023.