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La proposta di Ciacciarelli, “Crediti bonus edilizia acquistati dalla Regione”

“Al primo consiglio regionale presenterò una proposta di legge regionale, già pronta, solo da protocollare, la quale prevede che la Regione, dopo aver valutato, tramite la società regionale LazioInnova, la consistenza del debito fiscale e della propria capacità di compensazione annua mediante modello F24, proceda a stipulare con uno o più istituti di credito specifici contratti di durata pluriennale. Anche la Regione Piemonte vuole procedere in tal senso, e la Sardegna e la Basilicata già l’hanno fatto”. Lo rende noto il consigliere regionale del Lazio Pasquale Ciacciarelli (Lega).


“Tali contratti prevedono l’acquisto annuale da parte della Regione Lazio di crediti relativi a bonus edilizi (superbonus 110% e 90%, sismabonus) dagli stessi istituti di credito, limitatamente alle rate dei suddetti crediti immediatamente utilizzabili in compensazione con modello F24 nel corso dello stesso anno. Tale operazione finanziaria si ritiene utile al fine di consentire alle imprese laziali, che versano in una grave crisi di liquidità di poter continuare ad operare salvaguardando da un lato i livelli occupazionali e dall’altro le politiche di rinnovamento energetico messe in campo con gli interventi edilizi attuali. Infatti, grazie alla compensazione fiscale effettuata dalla regione si potrà consentire a migliaia di cittadini laziali di procedere o proseguire alla riqualificazione energetica delle proprie abitazioni.


“L’intervento è compatibile con il quadro ordinamentale in vigore in quanto e la circolare dell’Agenzia delle entrate n. 33/E 2022 e il decreto aiuti bis non inserisce l’Ente Regione tra i soggetti esclusi dalla possibilità di acquistare dalle banche crediti di imposta relativi ai bonus edilizi.
La proposta si compone di cinque articoli di seguito elencanti: l’articolo 1 specifica le finalità della legge; l’articolo 2 contiene le modalità di attuazione della legge; l’articolo 3 reca le disposizioni per individuare i beneficiari della legge; l’articolo 4 reca la clausola di invarianza finanziaria; l’articolo 5 reca l’entrata in vigore della legge.”