Frosinone, scontro sui poteri del vicepresidente del Consiglio comunale: undici consiglieri chiedono un parere a Prefetto e Ministero
Chi può convocare il Consiglio comunale quando il Presidente si è dimesso e l’Ufficio di Presidenza risulta contemporaneamente incompleto? E, soprattutto, quali sono i limiti dei poteri del Vicepresidente Vicario in una situazione di vacanza definitiva della Presidenza?
Sono questi i principali interrogativi contenuti nella richiesta di parere che un folto gruppo di consiglieri comunali — composto da Pasquale Cirillo, Maurizio Scaccia, Anselmo Pizzutelli, Maria Antonietta Mirabella, Giovanni Bortone, Giovanbattista Martino, Teresa Petricca, Paolo Fanelli, Norberto Venturi, Fabrizio Cristofari e Angelo Pizzutelli — ha trasmesso al Prefetto di Frosinone e al Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, con copia al Segretario Generale del Comune.
La richiesta nasce dalla particolare situazione istituzionale determinatasi dopo le dimissioni, il 30 maggio 2026, del Presidente del Consiglio comunale, cui hanno fatto seguito, il 30 giugno e il 3 luglio, le dimissioni di due componenti dell’Ufficio di Presidenza.
Secondo i firmatari, non si tratterebbe di una semplice assenza temporanea del Presidente, ma di una vera e propria “vacanza strutturale” dell’organo di presidenza, situazione che imporrebbe un’attenta interpretazione delle norme contenute nel Testo unico degli enti locali (TUEL), nello Statuto comunale e nel Regolamento del Consiglio.
I dubbi sulla convocazione del Consiglio
Il nodo principale riguarda la legittimazione a convocare il Consiglio comunale.
Lo Statuto del Comune di Frosinone prevede che, in caso di assenza, impedimento o vacanza del Presidente, le funzioni siano svolte dal Vicepresidente Vicario. Tuttavia, i consiglieri osservano come il TUEL individui, in via generale, nel consigliere anziano il soggetto chiamato a svolgere le funzioni vicarie, salvo diversa previsione statutaria.
Secondo i firmatari, la deroga prevista dallo Statuto dovrebbe essere interpretata in maniera restrittiva, soprattutto perché il Regolamento comunale non disciplina espressamente la cosiddetta “sostituzione totale” del Presidente, pur richiamata dallo stesso Statuto.
Per questo motivo viene chiesto al Prefetto e al Ministero di chiarire se la convocazione del Consiglio spetti al Vicepresidente Vicario, al consigliere anziano oppure, in via sostitutiva, al Prefetto.
Poteri limitati o pieni?
Il secondo quesito riguarda l’estensione dei poteri del Vicepresidente.
I consiglieri chiedono se, durante la vacanza della Presidenza, il Vicepresidente possa convocare sedute per discutere qualsiasi argomento di competenza del Consiglio oppure se debba limitarsi esclusivamente agli adempimenti necessari per ricostituire gli organi di Presidenza.
In particolare, viene richiamato un parere del Ministero dell’Interno del 22 marzo 2021, secondo cui i poteri del vicepresidente, in caso di dimissioni del Presidente, sarebbero limitati alla convocazione del Consiglio per l’elezione del nuovo Presidente, senza estendersi alla trattazione di altre questioni, salvo una diversa ed espressa previsione normativa o statutaria.
Secondo i firmatari, anche lo Statuto del Comune di Frosinone sembrerebbe distinguere tra supplenza temporanea e “sostituzione totale” del Presidente, rinviando però a una disciplina regolamentare che, allo stato, non risulterebbe mai adottata.
La ricostituzione dell’Ufficio di Presidenza
Un ulteriore profilo riguarda l’incompletezza dell’Ufficio di Presidenza.
I consiglieri evidenziano che il Regolamento comunale prevede la rielezione dei Vicepresidenti e dei Consiglieri Segretari in caso di dimissioni, chiedendo quindi se tale adempimento debba necessariamente precedere qualsiasi altra deliberazione del Consiglio.
Nella richiesta di parere viene inoltre domandato se eventuali deliberazioni approvate in presenza di un Presidente dimissionario e di un Ufficio di Presidenza incompleto possano considerarsi pienamente valide oppure siano suscettibili di annullamento o invalidità.
Il caso delle votazioni per il nuovo Presidente
L’ultimo quesito riguarda la procedura di elezione del nuovo Presidente del Consiglio comunale.
I consiglieri chiedono di chiarire se, qualora le votazioni non consentano di raggiungere il quorum richiesto, la seduta debba essere aggiornata a una successiva convocazione oppure se il Consiglio sia tenuto a proseguire le votazioni senza interruzione fino all’elezione del nuovo Presidente, trattandosi di un adempimento indispensabile per la piena ricostituzione dell’organo.
La richiesta al Ministero
Nelle conclusioni, i consiglieri sottolineano che la questione non riguarda soltanto un’interpretazione tecnica delle norme, ma investe il principio della legittimazione democratica degli organi consiliari.
Secondo i firmatari, assimilare la vacanza definitiva della Presidenza a una semplice assenza temporanea comporterebbe il rischio di attribuire stabilmente al Vicepresidente poteri propri di un Presidente eletto dal Consiglio, in assenza di una disciplina espressa.
Per questo motivo viene richiesto al Prefetto di Frosinone e al Ministero dell’Interno un parere motivato che chiarisca definitivamente chi sia il soggetto legittimato a convocare il Consiglio comunale, quali siano i limiti dei poteri sostitutivi del Vicepresidente Vicario e quale sia la corretta procedura per ricostituire l’Ufficio di Presidenza e la Presidenza del Consiglio comunale nel rispetto dello Statuto e del Regolamento vigente.



